Pag. 13


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)  Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        Il disegno di legge coinvolge tutti gli uffici giudiziari nonché tutti gli appartenenti al sistema giustizia e gli utenti dello stesso.

B)  Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico normativa.

C)  Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        Obiettivo del disegno di legge è quello di assicurare nell'immediato una tutela penale dell'ambiente effettiva e rapida. Nel medio/lungo periodo, si ritiene che la predisposizione di un sistema sanzionatorio ampio ed efficace, possa conseguire effetti generalpreventivi importanti, in termini di diminuzione del numero dei reati commessi a danno dell'ambiente (come previsto dalla proposta di direttiva dell'Unione europea).

D)  Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        L'impatto maggiore del disegno di legge riguarda prevalentemente la polizia giudiziaria e gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, deputati all'applicazione delle nuove norme penali sostanziali, ma non comporta effetti diretti nell'organizzazione degli uffici.

E) Aree di criticità.

        Non sussistono aree di criticità.

F)  Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

        L'ampiezza dei campi all'interno dei quali opera il disegno di legge si riflette necessariamente sulla molteplicità delle soluzioni di volta in volta possibili; si rinvia alla relazione illustrativa per la disamina approfondita delle singole modifiche normative.

 

Pag. 14


        La delicatezza dell'intervento - avente ad oggetto materie assistite da riserva di legge - ha, poi, consigliato, per le parti sostanziali, il ricorso allo strumento dell'intervento diretto piuttosto che a quello della legge delega, al precipuo fine di consentire il pieno confronto parlamentare sulle diverse problematiche messe in luce dalla normativa proposta.
        Viceversa, lo strumento della delega è apparso preferibile per le finalità di coordinamento e per l'introduzione della fattispecie di definizione agevolata, in ragione della natura prevalentemente tecnica dell'oggetto dell'intervento, in parte qua.

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

        Il disegno di legge è l'unico strumento tecnico-normativo possibile tenuto conto della materia, riservata alla legge, oggetto dell'intervento e dell'assenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che consentono il ricorso al decreto-legge.

 

Pag. 15