A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.
Il disegno di legge coinvolge tutti gli uffici giudiziari nonché tutti gli appartenenti al sistema giustizia e gli utenti dello stesso.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.
Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico normativa.
C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.
Obiettivo del disegno di legge è quello di assicurare nell'immediato una tutela penale dell'ambiente effettiva e rapida. Nel medio/lungo periodo, si ritiene che la predisposizione di un sistema sanzionatorio ampio ed efficace, possa conseguire effetti generalpreventivi importanti, in termini di diminuzione del numero dei reati commessi a danno dell'ambiente (come previsto dalla proposta di direttiva dell'Unione europea).
D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.
L'impatto maggiore del disegno di legge riguarda prevalentemente la polizia giudiziaria e gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, deputati all'applicazione delle nuove norme penali sostanziali, ma non comporta effetti diretti nell'organizzazione degli uffici.
E) Aree di criticità.
Non sussistono aree di criticità.
F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.
L'ampiezza dei campi all'interno dei quali opera il disegno di legge si riflette necessariamente sulla molteplicità delle soluzioni di volta in volta possibili; si rinvia alla relazione illustrativa per la disamina approfondita delle singole modifiche normative.
G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.
Il disegno di legge è l'unico strumento tecnico-normativo possibile tenuto conto della materia, riservata alla legge, oggetto dell'intervento e dell'assenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che consentono il ricorso al decreto-legge.